Adottata nel 2019 e recepita dall’Italia con D.Lgs. 84/2022, a partire dal 28 giugno 2025 la Direttiva europea 2019/882, meglio conosciuta come “European Accessibility ACT (EAA)” è in vigore anche nel nostro Paese.
Si tratta di una serie di disposizioni che favoriscono e semplificano l’accesso ai contenuti e servizi digitali di tutti gli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Lo scopo è quello di eliminare le “barriere digitali” che impediscono alle persone con disabilità di navigare, comprendere ed interagire efficacemente con i siti web, che devono essere fruibili indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive dell’utente.
La direttiva si applica solo ai prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025: nel decreto di recepimento da parte dell’Italia viene, infatti, specificato, che “non si applica a contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.”
I prodotti e servizi per i quali deve essere garantita una adeguata accessibilità digitale sono :
- siti di e-commerce e piattaforme di vendita online (anche quelli che, pur essendo pre-esistenti, abbiano subito modifiche sostanziali dopo il 28.6.2025)
- servizi di comunicazione elettronica
- piattaforme interattive utilizzate per servizi di comunicazione elettronica o per accedere a servizi di media audiovisivi
- siti web relativi a servizi di trasporto passeggeri (aereo, bus, ferroviario, navigazione)
- servizi bancari rivolti ai consumatori
- terminali self-service interattivi per il trasporto urbano, extraurbano e regionale
- sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici
- libri elettronici (e-book) e software dedicati
Le disposizione dello European Accessibility Act (AA) non si applicano alle piccole realtà, come le “microimprese”, ossia le aziende che hanno meno di 10 dipendenti ed un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, e le piccole e medie imprese (PMI), che hanno meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro). Mentre le microimprese sono del tutto esentate dagli obblighi imposti dalla Direttiva, le PMI devono dimostrare che i costi di adeguamento del prodotto o servizio offerto sono tali da renderne antieconomica la produzione o la messa in commercio o che l’applicazione delle norme di accessibilità comporterebbero un totale stravolgimento della natura del prodotto o del servizio offerto (in tal caso si parla di “onere sproporzionato”). La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’esenzione deve essere conservata per almeno cinque anni e periodicamente rivalutata.
I requisiti che un sistema “digitalmente accessibile” dovrebbe avere, secondo le disposizioni dello European Accessibility Act, rispondono ai quattro principi elaborati secondo le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): chiunque abbia accesso al web deve interfacciarsi con contenuti che siano immediatamente percepibili, utilizzabili, comprensibili e “robusti”, ossia affidabili.
L’accessibilità riguarda una grande varietà di disabilità, tra cui quelle visive, uditive, fisiche, vocali, cognitive, di linguaggio, di apprendimento e neurologiche. Le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) rendono i contenuti digitali meglio utilizzabili anche da persone anziane, le cui abilità si siano ridotte a causa dell’invecchiamento. L’accessibilità di un sito web consente ad una persona ipovedente di navigarlo grazie ad una tecnologia assistiva, come può essere uno screen reader, che legge ad alta voce ciò che altri possono leggere o vedere , o ad una persona con disturbi meno gravi alla vista, di ingrandire le immagini o gli scritti cdi interesse; ad una persona con difficoltà motorie, che non può utilizzare un mouse, di accedervi con il solo tabulatore della tastiera; ad una persona non udente di leggere i sottotitoli di un video o di un audio che non riesce a sentire.
E, dunque, per essere conformi allo European Accessibility Act (EAA), i contenuti digitali dovranno presentare specifici requisiti tecnici, come :
- la previsione di tecnologie assistive (come screen reader, software di riconoscimento vocale)
- l’inserimento di testi alternativi per immagini e contenuti multimediali
- l’utilizzo di una struttura semantica chiara, con uso appropriato di intestazioni, elenchi e tabelle
- l’introduzione di sistemi di controllo intuitivi, utilizzabili tramite tastiera o comandi vocali
- l’inserimento di sottotitoli e descrizioni audio per contenuti multimediali
- l’adozione di tutti quegli strumenti che consentanto una navigazione coerente e prevedibile
Punto di riferimento nazionale per l’interpretazione delle norme relative all’accessibilità digitale è l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
L’adeguamento alla nuova normativa consentirà alle aziende interessate non solo di ampliare il bacino di utenza dei propri prodotti o servizi, ma anche di adottare una condotta attenta alla sostenibilità ed inclusività, dando prova della propria responsabilità sociale e, conseguentemente, della propria competitività sul mercato.