Il D.L. 8 agosto 2025 n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, introduce norme più restrittive in materia di tutela ambientale, che vanno ad incidere anche sull’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 in materia di reponsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Diventano reato-presupposto ex art 25-undecies d.lg. 231/2001 i seguenti ambientali:
art 452-septies c.p. (Impedimento del controllo)
art 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica)
art 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
L’esercizio dell’attività di controllo prevista dall’art. 452 septies è riferita non solo alle disposizioni relative alla tutela ambientale, ma anche a quella in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro e comporta che siano punite tutte le condotte volte ad intralciare o eludere l’attività di vigilanza finalizzata al rispetto di tali normative.
Il delitto di omessa bonifica previsto dall’art. 452 -terdecies c.p., introdotto con il nuovo Decreto, va ad aggiungersi alla contravvenzione prevista dal Codice Ambiente (art. 257), già presente nell’impianto del D.Lgs 231/01, e punisce, oltre all’omessa bonifica, anche il mancato recupero e l’omesso ripristino dello stato dei luoghi.
L’introduzione dell’art. 452-quaterdecies si è, invece reso necessario al fine di operare un corretto richiamo normativo dopo l’abrogazione nel 2018 del previgente art. 260 del Codice Ambiente, il cui riferimento era ancora presente nel testo del D.Lgs. 231/01.
La normativa è finalizzata alla prevenzione e repressione delle attività tipiche della “filiera” della gestione illegale di rifiuti ed caratterizzata da un generale inasprimento delle pene comminate per i principali reati in materia di rifiuti, dall’introduzione di nuove aggravanti per le ipotesi in cui sia derivato un concreto pericolo per l’ambiente e la salute, dalla trasformazione in delitto di reati inerenti il deposito, la gestione e la spedizione illecita di rifiuti.
Si va, così, verso una maggiore responsabilizzazione anche delle persone giuridiche per i reati ambientali connessi alla gestione del processo di smaltimento dei rifiuti. Le sanzioni pecuniarie a carico delle imprese vengono aumentate e si introducono misure interdittive più incisive, tra cui la sospensione delle attività, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e la sospensione o la revoca di autorizzazioni e licenze.
Diviene essenziale per le imprese procedere ad una corretta revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di verificarne l’adeguamento alla nuova normativa.