Il fondamento della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 è costituito dalla c.d. ‘colpa in organizzazione’, che costituisce elemento tipico dell’illecito amministrativo e si distingue dalla responsabilità personale del soggetto autore del reato presupposto.

La ‘colpa in organizzazione’ deriva dalla omessa o insufficiente adozione da parte dell’ente di tutte le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati idonei a fondare la responsabilità amministrativa dell’ente stesso.

Sebbene il D.Lgs. 231/01 preveda che l’ente adotti un Modello organizzativo e gestionale che individui i rischi aziendali ed identifichi le misure atte a prevenirli, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti non siano di per sé sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici Modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della ‘colpa in organizzazione’ che caratterizza ala tipicità dell’illecito amministrativo.

Con la sentenza n. 30039, depositata il 1° settembre 2025, la Corte di cassazione, Sez. IV penale, ha ulteriormente definito e delimitato la colpa organizzativa rilevante ai fini del D.Lgs-231/01 per le imprese che investono in prevenzione, adottando Modelli organizzativi e Sistemi di Gestione  adeguati e certificati secondo standard internazionali riconosciuti.
La pronuncia segna un passaggio significativo nel sistema della responsabilità da reato degli enti, da un lato  riaffermando che l’autonoma responsabilità dell’ente si fonda sulla colpa di organizzazione e non sulla mera colpa della persona fisica autrice del reato presupposto; dall’altro riconoscendo un ruolo centrale al meccanismo presuntivo di conformità dei Modelli organizzativi certificati secondo standard accreditati, che impongono all’Autorità giudiziaria una valutazione concreta e non meramente formale della loro idoneità preventiva.

Particolare rilevanza assume la previsione dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) che stabilisce una presunzione di conformità per i modelli di organizzazione aziendale  definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL ea al British Standard OHSAS 18001:2007
Sostiene la Suprema Corte che “l’adozione di un Modello organizzativo definito conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o British Standard OHSAS 18001:2007  introduce un meccanismo presuntivo di adeguatezza che, pur non determinando un’automatica efficacia esimente, costituisce un elemento di valutazione di particolare pregnanza nell’ambito dell’accertamento della colpa organizzativa e “deve essere oggetto di una valutazione più approfondita alla luce della presunzione di conformità di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.”

Per questo motivo, la Suprema Corte ha annullato la sentenza del Giudice di merito, ritenendo che la società ricorrente avesse adottato un Modello organizzativo basato sullo standard BS OHSA 18001:2007, che era stato adeguatamente certificato e che la circostanza non fosse stata oggetto di una valutazione più approfondita alla luce della presunzione di conformità prevista dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs 81/2008.

Sul punto la Corte conclude precisando che “l’esistenza di un Modello certificato secondo stndard internazionali riconosciuti costituisce un elemento che deve essere superato da una compiuta dimostrazione dell’inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato